Tra i diritti e le tutele previste per la gravidanza ci sono anche quelli legati alla gestazioni cosiddette a rischio. Si tratta di tutte quelle gravidanze in cui, per varie ragioni, lo svolgimento di una determinata mansione lavorativa costituisce un rischio per la donna o per il nascituro. O, anche, i casi in cui una condizione o una patologia della gestazione rende necessario allontanare la donna dal lavoro.
Il riconoscimento del rischio associato a una gravidanza non è una valutazione lasciata al buon senso del datore di lavoro o alla percezione della singola lavoratrice ma, quando a essere coinvolta è la mansione svolta dalla lavoratrice, esiste un elenco normativo preciso, aggiornato nel tempo, che stabilisce quali attività sono incompatibili con la gravidanza e con i mesi successivi al parto.
Indice
Due tipi diversi di “gravidanza a rischio”
Dal punto di vista strettamente normativo esistono due percorsi distinti di gravidanza a rischio, con soggetti e procedure diverse.
La gravidanza a rischio per complicazioni mediche
Il primo riguarda le complicazioni mediche della gestazione, ovvero tutte quelle patologie (minaccia d’aborto, placenta previa, gestosi, diabete gestazionale, eccetera) che il ginecologo ritiene possano aggravarsi proseguendo l’attività lavorativa, indipendentemente dal tipo di mansione svolta.
In questo caso è la ASL (o il servizio di medicina legale territorialmente competente) a valutare la richiesta e a emettere il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro.
La gravidanza a rischio per le condizioni di lavoro
Il secondo caso riguarda invece le caratteristiche della mansione svolta dalla donna in gravidanza. Un lavoro che comporta l’esposizione a sostanze tossiche, la movimentazione di carichi pesanti, il lavoro notturno o posture affaticanti diventa incompatibile con la gravidanza a prescindere dallo stato di salute della lavoratrice.
In questo caso la valutazione spetta al datore di lavoro, che deve prima verificare se esiste una mansione alternativa compatibile, altrimenti interviene l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che dispone l’interdizione.
L’elenco dei lavori vietati per legge
La normativa di riferimento è l’articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 (il Testo Unico su maternità e paternità), che rinvia agli Allegati A e B dello stesso decreto per l’elenco dettagliato delle attività vietate alle lavoratrici in gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto. Vediamoli nel dettaglio.
Allegato A: lavori faticosi, pericolosi e insalubri
In questo quadro rientrano:
- il trasporto e il sollevamento di pesi
- i lavori che comportano l’uso di scale, impalcature o mezzi di sollevamento
- la manovalanza pesante e le mansioni che costringono a posture affaticanti o a stare a lungo in piedi
- l’utilizzo di macchinari a pedale o che producono vibrazioni (martelli pneumatici, mole ad albero flessibile)
- i lavori in ambienti con temperature estreme o forti escursioni termiche
- l’attività nelle macellerie che comporta l’uso di utensili taglienti, seghe o macchine per tritare
- i lavori di conduzione di veicoli e macchine operatrici semoventi
- l’esposizione a silicosi, asbestosi e alle altre malattie professionali individuate dalla normativa sugli infortuni
Allegato B: esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici
Il secondo allegato riguarda le condizioni di lavoro considerate rischiose in base agli agenti a cui la lavoratrice è esposta:
- agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata (camere iperbariche, immersioni subacquee), radiazioni ionizzanti, vibrazioni continue
- agenti chimici: piombo e suoi derivati, sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
- agenti biologici: rischio di esposizione a toxoplasma o al virus della rosolia, salvo prova di immunizzazione, e più in generale agenti biologici dei gruppi di rischio 2-4
- fattori legati all’organizzazione del lavoro, come la fatica mentale e fisica connessa a determinati compiti o gli spostamenti gravosi all’interno e all’esterno dello stabilimento
La legge prevede espressamente che il Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, possa aggiornare questo elenco periodicamente.
Per questo, in caso di dubbio su una mansione specifica, la fonte più aggiornata resta il testo del D.Lgs. 151/2001 insieme alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, richiamato per le tabelle relative agli agenti chimici, fisici e biologici.
A queste tutele si aggiunge il divieto specifico di lavoro notturno, in vigore dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Come funziona la maternità anticipata per gravidanza a rischio
La distinzione tra le due diverse “tipologie” di gravidanza a rischio è importante anche perché cambia il percorso per ottenere le relative tutele.
- Per le complicazioni della gravidanza, la lavoratrice deve farsi rilasciare un certificato dal proprio ginecologo, da presentare alla ASL competente del territorio di residenza. La ASL valuta la richiesta ed emette, generalmente entro pochi giorni, il provvedimento di interdizione anticipata, che va poi trasmesso al datore di lavoro e utilizzato per la domanda di indennità all’INPS (online, tramite contact center al numero 803164 o 06164164 o tramite patronato e intermediari abilitati).
- Per le mansioni incompatibili, la lavoratrice comunica al datore di lavoro lo stato di gravidanza consegnando il certificato medico rilasciato dal ginecologo che lo attesta. Il datore di lavoro è tenuto, per primo, a verificare se esiste una mansione alternativa compatibile a cui adibirla; solo se questo cambio non è realizzabile deve attivare la richiesta di interdizione anticipata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, compilando la modulistica prevista (modulo INL 11 o, se la richiesta parte direttamente dalla lavoratrice, modulo INL 11.1).
In entrambi i casi, una volta ottenuto il provvedimento, la domanda di indennità va presentata online all’INPS tramite SPID, CIE o CNS, allegando il provvedimento stesso e il certificato di gravidanza con la data presunta del parto.
Cosa succede dopo il parto: la maternità posticipata
Se, terminato il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice deve tornare a svolgere una mansione compresa negli Allegati A o B e il datore di lavoro non è in grado di adibirla a un’altra attività compatibile, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre un’ulteriore astensione, detta interdizione prorogata o posticipata, valida fino al compimento del settimo mese di vita del bambino.
La procedura è la stessa prevista per l’interdizione anticipata per mansione a rischio, applicata però al periodo successivo al parto anziché a quello precedente.
Chi ha diritto all’indennità e quanto vale
Con il messaggio INPS n. 572 del 7 febbraio 2023, la possibilità di richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio è stata estesa dalle sole lavoratrici dipendenti anche alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette e imprenditrici agricole, addette alla pesca marittima), oltre che, in forma diversa, alle iscritte alla Gestione Separata per le complicazioni mediche (per queste ultime, va precisato, l’interdizione per mansione a rischio non è invece riconosciuta).
Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità durante il periodo di interdizione anticipata è pari (come per il congedo di maternità ordinario) all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente l’inizio dell’astensione. I periodi di interdizione anticipata non riducono la durata dei cinque mesi di astensione obbligatoria complessiva e sono coperti da contribuzione figurativa.
Va inoltre precisato che l’80% coperto dall’INPS non è necessariamente la totalità dello stipendio. Molti contratti collettivi nazionali prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. Si tratta però di una previsione contrattuale, non di un obbligo di legge, tanto che la percentuale effettiva e le condizioni per ottenerla vanno verificate nel proprio CCNL di riferimento.
Un altro dubbio comune in materia riguarda i diritti accessori. Durante tutto il periodo di interdizione anticipata, così come durante il congedo di maternità ordinario, la lavoratrice continua a maturare regolarmente ferie, tredicesima ed eventuale quattordicesima e trattamento di fine rapporto (TFR), perché per legge i mesi di interdizione dal lavoro per la gravidanza a rischio sono equiparati a periodo di lavoro effettivo.
In sintesi
L’elenco dei lavori considerati a rischio in gravidanza è definito dall’articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 e dai relativi Allegati A e B, che individuano sia le mansioni fisicamente pericolose o faticose (sollevamento di pesi, uso di macchinari vibranti, lavori in quota) sia l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici incompatibili con la gestazione, oltre al divieto generale di lavoro notturno.
Quando la gravidanza presenta complicazioni mediche, la valutazione spetta alla ASL; quando è la mansione stessa a essere incompatibile e non è possibile un cambio di ruolo, interviene l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In entrambi i casi la domanda di indennità si presenta online all’INPS, ed è pari all’80% della retribuzione per le lavoratrici dipendenti, con un’estensione della tutela anche a diverse categorie di lavoratrici autonome dal 2023.
Domande frequenti sulla gravidanza a rischio (FAQ)
Devo per forza comunicare al datore di lavoro il mio stato di gravidanza per essere tutelata?
No, la legge non impone di comunicarlo, ma è di fatto necessario perché scattino le misure di tutela: senza la comunicazione, il datore di lavoro non può attivare il cambio di mansione né la procedura di interdizione.
L’interdizione anticipata riduce i mesi di congedo di maternità dopo il parto?
No, i periodi di interdizione anticipata si aggiungono al congedo obbligatorio di cinque mesi, non lo sostituiscono né lo riducono.
Le lavoratrici autonome hanno diritto alla stessa tutela delle dipendenti?
Solo in parte: dal 2023 l’indennità per interdizione da lavoro a rischio è stata estesa a diverse categorie di autonome iscritte alle gestioni speciali, ma le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata restano escluse da questa specifica tutela.
Fonti
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, artt. 6, 7, 11, 16, 17, 53 e Allegati A, B, C.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (richiamato per le tabelle su agenti fisici, chimici e biologici).
- INPS, messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, estensione della maternità anticipata per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome.
- INPS, circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, istruzioni operative sul congedo di maternità.