Novità e agevolazioni per le mamme lavoratrici autonome e dipendenti nel Decreto Rilancio D.L. 34/2020

Con il nuovo Decreto “Rilancio” il legislatore vuole fornire un aiuto concreto a tutti i lavoratori ed alle aziende erogando indennità mirate a supporto dei cali di lavoro che ci sono stati nel periodo APRILE e MAGGIO 2020.

Abbiamo avuto modo di affrontare il tema delle agevolazioni disponibili per le famiglie , ora vediamo in dettaglio le misure per le lavoratrici autonome e dipendenti.

Indennità per le mamme con partita iva e co.co.co art. 84

Il DL 34/2020 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600 (bonus 600 euro per partita iva) a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020 (esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale);
  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data (iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Sembrerebbe che per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica nel sito INPS.

Il DL 34/2020 prevede altresì il riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019;
  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Indennità per mamme Artigiane e Commercianti e Agricole

Il DL Rilancio estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • imprenditori agricoli professionali;
  • coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
  • Agenti / rappresentati di commercio.

Possono usufruire dell’indennità anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS).

Sembrerebbe che per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica nel sito INPS.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Indennità per mamme che operano nel settore Turismo

Il DL 34/2020 estende anche al mese di aprile 2020 l’indennità di € 600 riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che:

  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020
  • al 17.3.2020 non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Sembrerebbe che per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica nel sito INPS. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

A favore dei suddetti soggetti, per il mese di maggio l’indennità è elevata a € 1.000. A tal fine per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è richiesto che, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020, gli stessi non siano titolari di pensione / rapporto di lavoro dipendente / Naspi al 19.5.2020.

Indennità per mamme che operano nel settore Agricolo

Il DL 34/2020 estende anche al mese di aprile 2020 (riducendo però l’importo a 500 euro) l’indennità a favore degli operai agricoli:

  • a tempo determinato;
  • non titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. è estesa, ad opera del comma 7 del citato art. 84 anche per il mese di aprile 2020.

Sembrerebbe che per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica nel sito INPS. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Indennità per mamme Stagionali – Intermittenti – Autonome occasionali – venditrici porta a porta

Il DL 34/2020 estende per i mesi di aprile e maggio l’indennità pari a € 600 prevista per il mese di marzo dal Ministero del Lavoro con Decreto 30.4.2020, n. 10 a favore delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti / autonomi che in conseguenza dell’emergenza “coronavirus” hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività / rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
  • lavoratori intermittenti (a chiamata), che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 – 31.1.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 – 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222, C.c., e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020. I soggetti in esame devono essere già iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dall’attività di “porta a porta” superiore a € 5.000, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’agevolazione in esame è subordinata a specifiche condizioni, ossia alla data di presentazione della domanda il soggetto interessato non deve essere:

  • titolare di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • titolare di pensione.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Indennità per mamme che operano nel settore Spettacolo

Il DL 34/2020 estende anche per i mesi di aprile e maggio l’indennità pari a € 600, riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo a condizione che gli stessi:

  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
  • non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.

Sembrerebbe che per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica nel sito INPS. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità in esame spetta ora anche ai lavoratori iscritti al predetto Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

L’indennità non spetta ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro dipendente / titolari di pensione al 19.5.2020.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Indennità per mamme professioniste iscritte ad albi e casse private

Il DL 34/2020 estende la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato data di presentazione della domanda non sia:

  • titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolare di pensione.

È abrogato l’art. 34, DL n. 23/2020 in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità in esame era richiesto, in particolare, di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa. Per l’accesso all’indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

Indennità per mamme collaboratrici sportive

Il DL 34/2020 estende per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità pari a € 600 riconosciuta da parte di Sport e Salute spa, dall’art. 96, DL n. 18/2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

Per coloro che già hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020 godranno dell’automaticità della prestazione per il mese di aprile e maggio. Mentre gli altri dovranno presentare richiesta telematica apposita. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell’Autorità delegata in materia di sport.

Indennità per mamme collaboratrici domestiche

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e’ riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità’ mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.Le indennità’ sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.L’indennità’ di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.L’indennità’ è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda nel portale.

NB: Tutte le indennità sopra dette non potranno essere tra loro cumulate.

Contributo a fondo perduto

Il DL 34/2020 prevede, inoltre, un contributo a fondo perduto (non tassabile) a favore di imprese, autonomi che nel mese di aprile 2020 hanno fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando all’effettiva riduzione di fatturato/corrispettivi sopra indicata la percentuale del:

  • 20% (per soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi max 400.000 euro);
  • 15% (per soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi max 1.000.000 euro);
  • 10% (per soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi max 5.000.000 euro).

L’ammontare minimo del contributo  sarà in ogni caso pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:

  • soggetti con attività cessata
  • titolari di partita iva iscritti alla gestione separata (professionisti)
  • professionisti iscritti ad albi e casse private
  • lavoratori dello spettacolo

Il contributo a fondo perduto spetta, anche senza riduzione del fatturato, ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

La domanda potrà essere presentata all’Agenzia Entrate secondo la procedura di prossima emanazione

Fonte: Decreto Rilancio D.L. 34/2020