Come si determina il cognome di un neonato? I casi più comuni

Come si determina il cognome di un neonato? Analizziamo i casi più comuni.

Il primo caso, quello più semplice, si ha qualora i genitori del neonato siano uniti in matrimonio avente effetti civili. In questo caso il figlio assumerà il solo cognome del padre, sulla base di una norma non scritta ma tradizionalmente sempre applicata.

Qualora i genitori del neonato non siano sposati, interviene in modo specifico l’art. 262 del codice civile, il quale stabilisce che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è avvenuto contemporaneamente da entrambi i genitori, il neonato assumerà il solo cognome del padre.

Cosa succede, tuttavia, nel caso in cui il padre abbia riconosciuto il figlio dopo il riconoscimento effettuato dalla madre? In questo caso la legge concede la possibilità, per il figlio, di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Tra il riconoscimento della madre e quello del padre può essere passato del tempo, addirittura anni in alcuni casi. Per tutelare queste situazioni, la Corte Costituzionale (sent. 23/07/1996 n. 297) ha stabilito che, qualora il cognome attribuito precedentemente sia divenuto un segno distintivo della persona, quest’ultima avrà diritto a mantenerlo nonostante il successivo riconoscimento.

In caso di controversie, decide il Tribunale per i Minorenni.

Passiamo ora ad analizzare le disposizione dell’ordinamento italiano qualora uno o entrambi i genitori non siano cittadini italiani.

In linea generale, la legge che regola il diritto internazionale privato italiano collega il “diritto al nome” alla nazionalità: questo significa che l’attribuzione del cognome del neonato seguirà le regole dello Stato di cui esso è cittadino[i]. Se, ad esempio, il neonato è di nazionalità spagnola, per l’attribuzione del cognome si dovranno seguire le norme spagnole.

Cosa accade invece qualora un bambino bipolide (cioè con due distinte cittadinanze) nasca in Italia? In questo caso, piuttosto frequente, sarà applicabile la legge italiana sull’attribuzione del nome solamente qualora i genitori non vi si oppongano. In caso contrario, si attribuirà il cognome in base alla legge della cittadinanza scelta dai genitori, senza far prevalere necessariamente la cittadinanza del Paese dove avviene la registrazione dell’atto di nascita da parte dell’ufficiale di Stato Civile[ii].

 Dott.ssa Nadia Andriolo



[i]     Convenzione di Monaco, 5 ottobre 1980, ratificata con legge 950/1984, art. 1.1

[ii]    Barel-Armellini, Manuale breve di diritto internazionale privato, Giuffrè, 2010.