Il congedo parentale: come funziona l’astensione facoltativa dal lavoro

Di seguito alcuni punti principali che regolamentano il congedo parentale (ex astensione facoltativa)  che può essere richiesto da uno dei due genitori o da entrambi. Per  approfondire l’argomento potete visitare la sezione del sito Inps a questo link.

I congedi parentali sostituiscono la vecchia “astensione facoltativa” e sono stati introdotti nell’ottica di incentivare la cura dei figli da parte di entrambi i genitori.

Il periodo di assenza facoltativa che spetta ai genitori è di complessivi dieci mesi, continuativo o frazionato in più periodi, riconosciuto per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al compimento dei 12 anni di età del bambino, oppure entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

La particolarità sta in questo: la madre può usufruire al massimo di un congedo di sei mesi, mentre il padre potrà richiedere al massimo il congedo per un periodo di sette mesi, a prescindere dall’attività lavorativa (o casalinga) della madre.

Inoltre, qualora il padre scelga di usufruire del congedo parentale per almeno 3 mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi.

Le lavoratrici autonome hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino.

le conizioni perchè le lavoratrici autonome possano usufruirne è

  • il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso)
  • effettiva astensione dall’attività lavorativa.

In cosa consiste il congedo parentale

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) spetta ai genitori dipendenti  che hanno un rapporto di lavoro in corso. Può essere richiesto dal padre o dalla madre entro i primi 12 anni del figlio per un periodo totale complessivo ( mesi usufruiti dalla madre + mesi usufruiti dal padre)  non superiore a 10 mesi (o 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi) .

Schematizzando:

  1. per la mamma (che ha un lavoro da dipendente) si tratta di 6 mesi continuativi o frazionati
  2. per il papà (che ha un lavoro da dipendente): al massimo 6 mesi (continuativo o frazionati )  o 7 se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
  3. per il papà (che ha un lavoro da dipendente) anche durante l’ astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la mamma non lavora;
  4. al genitore solo  per un periodomassimo (continuativo o frazionato) di 10 mesi.

Tabella di esempio

Madre Padre Totale
6 5 11
6 0 6
0 7 7
6 2 8

Stesso discorso vale peri genitori adottivi o affidatari.

Nel caso di gemelli, valgono le stesse condizioni per ogni bambino.

E’ possibile inoltre usufruire del confedo su base oraria e trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, al posto del congedo parentale .

Per approfondire:

A quanto ammonta l’indennità durante il congedo parentale facoltativo?

  1. Entro i primi sei anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso  di adozione o affido) : il  30% della retribuzione media giornaliera, ( il calcolo viene fatto riferendosi al mese precedente l’inizio del periodo di congedo), per un periodo  complessivo di sei mesi.
  2. Dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni ( dall’adozione o affidamento): retribuzione pari al 30% della retribuzione media giornaliera ma solo se  il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS.
  3. dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni ( o dall’entrata in famiglia per adozione o affidamento): nessuna restribuzione.

per le lavoratrici autonome il compenso  pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

Per approfondire:

Come fare la domanda

La domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile

La dpmanda si può presentare:

  • online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
  • telefono: al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
  • Enti di patronato e intermediari dell’INPS

Fonte : area dedicata sito inps

ultimo aggiornamento: settembre 2017