Perché serve una (buona) legge sulla gestazione per altri

  • Questo topic ha 36 risposte, 8 utenti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 2 mesi fa da Anonimo.
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  • #362550 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    poco fa abbiamo fatto la visita in una clinica estera, abbiamo deciso di intraprendere questa strada!

    #374990 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    ok si inizia a breve il percorso all’estero. qualcuna con me a farmi compania?

    #374991 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    <h1 title=”Nessun reato di alterazione di stato se la maternità surrogata è avvenuta all’estero “>Nessun reato di alterazione di stato se la maternità surrogata è avvenuta all’estero</h1>
     

    In caso di ricorso alle tecniche di maternità surrogata all’estero e di successiva indicazione nell’atto di nascita di essere i genitori naturali in base alle leggi del luogo, gli autori di tali condotte non rispondono penalmente in Italia dei reati di alterazione di stato del minore o di falsa attestazione su qualità personali.

    #374992 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    <header>
    <h1>Maternità surrogata a Kiev
    Assolta coppia della Val Seriana</h1>
    <time datetime=”venerdì 01 luglio 2016 02:00:00″></time>

    Il bimbo adesso ha tre anni e cresce sereno, ma attorno a lui e alla sua nascita si è sviluppata un’intricata vicenda giudiziaria.

    </header>Protagonista una coppia residente in un Comune della Val Seriana (che omettiamo a tutela del minore), lui operaio di 56 anni, lei casalinga di 49, con problemi di infertilità. Decidono di affidarsi a una clinica nei pressi di Kiev, in Ucraina, per ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, in particolare alla maternità surrogata, in Italia vietata dalla legge. Pagano e stipulano un contratto che prevede la gestazione dell’embrione da parte di un’altra donna. In procinto del lieto evento la coppia bergamasca si reca in Ucraina. Il bimbo nasce e i genitori bergamaschi lo prendono in consegna. Ma sorgono i problemi.

    La coppia di reca all’ambasciata italiana a Kiev per ottenere un documento provvisorio che consenta il viaggio di rientro con il piccolo verso la Penisola. L’ambasciata però si accorge che qualcosa non torna: è vero che papà e mamma bergamaschi figurano come genitori del bambino, nell’atto di nascita ucraino autentico redatto subito dopo il parto, ma com’è possibile – si chiedono i funzionari – che la donna abbia potuto viaggiare in aereo, pochi giorni prima, quando in teoria sarebbe dovuta essere al nono mese di gravidanza? Dall’ambasciata parte una segnalazione alla Procura di Bergamo e al Comune di residenza e per i due bergamaschi cominciano i guai.

    Sul fronte penale, il pm Letizia Ruggeri ha aperto un fascicolo a carico della coppia con l’ipotesi di reato di alterazione di stato. Giovedì 30 giugno c’è stata però l’assoluzione in abbreviato dal gup Battista Palestra. A pesare è stato il fatto che il certificato di nascita prodotto in Ucraina non è un falso, secondo la legge di quel Paese. Quindi non c’è il reato di alterazione di stato.

    #382412 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    nessuna che fa surro su questo forum? noi andiamo a settembre per il pick up

    #382416 Rispondi
    Lilly
    Partecipante

    Questo non è facile come discorso, la cosa certa è che nn va affrontato da una mente bigotta è limitata. Sinceramente, se si dovesse andare a votare e avessi il parere negativo non avrei votato. Perché?

    Semplice, penso sempre la mia amica d’infanzia che all’età di 35 anni ha dovuto asportare l’utero per il cancro. La vita è dura, pensate che solo qualche anno prima ha perso il fratello e poi il padre, rimasta a vivere con la sola madre.

    Ditemi, con quale cuore si possa negare una maternità a una ragazza come lei? A una ragazza che a soli 35 anni ha subito un’esperienza che qualcun altro non avrà mai nella sua vita?

    Io, sinceramente, spero che la scienza vada avanti, che un domani sarà possibile donare l’utero come oggi il rene ad esempio. Tra altro è già successo, parlo di quel caso quando una donna in menopausa ha donato il suo utero a una sua amica che poi ha partorito. Spero anche che un domani si possa creare un’utero artificiale.

    Non è possibile negare una possibilità. Viviamo  in un mondo dove i figli vengono educati senza no, ai nostri figli noi non neghiamo niente. Allora perché dire di no ad altri?

    Oppure questo lo può fare solo che è ricco e famoso?

    Let it be
    #392101 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    ciao ragazze! oggi la nostra madre surrogata va il transfer a Kiev! siamo emozionatisimi!!!

    #408225 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo
    <h1 class=”article-title”>Maternità surrogata, il giudice li assolve: «Farsene una ragione»</h1>
    <h2 class=”article-subtitle”>Ma la pratica resta vietata e il pm impugna la sentenza</h2>
    <p class=”chapter-paragraph”>Il giudice li massacra, ma alla fine li assolve «perché il fatto non sussiste». Si arrende di fronte al «diritto vivente ormai trionfale». Il vento soffia talmente forte che «è gioco forza farsene una ragione». Questa è una vicenda di maternità surrogata finita davanti al giudice dell’udienza preliminare Tino Palestra per tentata alterazione dello stato civile. Non è nemmeno conclusa, perché il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha impugnato la sentenza. In mezzo c’è un bambino nato in Ucraina tre anni fa che una coppia di Albino ha portato in Italia cercando di iscriverlo all’Anagrafe come proprio figlio. Lo è del padre, che di recente ha ottenuto il riconoscimento dal tribunale civile dopo un test del Dna. La mamma biologica, invece, non è sua moglie ma un’ucraina che ha «ceduto» il suo bimbo ad un’altra donna.

    <p class=”chapter-paragraph”>È il 17 gennaio 2014 quando marito e moglie, 54 e 47 anni, vanno all’ambasciata italiana a Kiev, producono un atto di nascita ucraino in cui risultano i genitori e chiedono che venga trascritto all’anagrafe di Albino. Qualche che non va balza all’occhio: il piccolo era nato il 23 dicembre 2013, il giorno prima dell’arrivo dei coniugi. Allora «scatta il piano B», per usare le parole del giudice, cioè viene presentata la dichiarazione di assenso della madre naturale. Vengono scoperte le carte: «è una gravidanza integralmente gestita da una delle tante cliniche dell’Ucraina che hanno avviato da tempo un cosiddetto “turismo procreativo” in vista di maternità surrogate non ammesse — anzi esplicitamente vietate — nel nostro ordinamento».

    <p class=”chapter-paragraph”>Il gup bacchetta la «premessa sociologica» del difensore in cui «è stato anche profetizzato che pratiche come quella della maternità surrogata diventeranno in pochi anni comuni e correnti anche alle nostre latitudini e che è dunque “giusto” il loro sdoganamento anche a costo di essere in anticipo su un legislatore non al passo con i tempi». Non condivide la tesi che il presunto reato sia stato commesso all’estero, perché l’ambasciata è invece territorio italiano. Nè ha trovato riscontri di regolarità dell’atto di nascita nel codice civile ucraino. E quanto realizzato là è stato «ovviamente» pensato in Italia. Dove si è riproposto il nodo. Su segnalazione dell’Ambasciata, nel gennaio del 2014 all’Anagrafe di Albino si sono rifiutati di registrare il bambino come figlio della coppia.

    <p class=”chapter-paragraph”>Dalle bacchettate del gup ci si sarebbe aspettata una condanna. Invece è stata alzata la bandiera bianca. «Tutti questi dubbi non hanno tuttavia ragione di essere approfonditi a sostegno di una decisione che si discostasse da un “diritto vivente” ormai trionfale». E questo «a ragion veduta». Il gup cita, tra le altre, una sentenza di Brescia «colpevolista» poi ribaltata in appello. In quel caso la madre (anagrafica) si era procurata un taglio alla pancia per simulare il parto. In aula, in piena sentenza Bossetti, un pm collega della Ruggeri aveva chiesto l’assoluzione. Ora lei impugna. Cita la Cassazione, puntualizza che il reato è solo tentato per «lo scrupolo dimostrato dall’Ufficiale di stato civile» nonostante «le ripetute e insistenti richieste dei coniugi». Ma, sopratutto, «preso atto che sulla specifica questione l’orientamento giurisprudenziale non ha ancora raggiunto dei punti fermi, non pare tuttavia condivisibile la decisione del giudice di ritenere non sussistente l’elemento materiale del delitto di alterazione di stato».

    #408226 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo
    <h1 class=”article-title”><img title=”Esplora il significato del termine: Utero in affitto e l’altalena
    (giudiziaria) sui figli dell’Est
    La decisione di giovedì del giudice milanese Maria Vicidomini che ha prosciolto una coppia per non aver commesso il fatto ha riaperto il dibattito sulla cosiddetta maternità surrogata, ammessa in Paesi come l’Ucraina, ma vietata in Italia” src=”
    http://dizionari.corriere.it/images/info.gif&#8221; border=”0″ />
    Utero in affitto e l’altalena
    (giudiziaria) sui figli dell’Est</h1>
    <h2 class=”article-subtitle”>La decisione di giovedì del giudice milanese Maria Vicidomini che ha prosciolto una coppia per non aver commesso il fatto ha riaperto il dibattito sulla cosiddetta maternità surrogata, ammessa in Paesi come l’Ucraina, ma vietata in Italia</h2>
     
    <p class=”chapter-paragraph”>L’altalena di sentenze non si arresta sui coniugi italiani (tra cui molti milanesi) che vanno in Paesi, come l’Ucraina, che consentono la maternità surrogata omologa vietata in Italia, e là si accordano con una donna disponibile a rimanere fecondata dal marito della coppia e a condurre la gravidanza, poi consapevole che la coppia italiana farà trascrivere in Italia i certificati di nascita formati dall’autorità ucraina. In estate il gip Sofia Fioretta, nel bocciare l’archiviazione chiesta dal pm Luisa Baima Bollone per una coppia, aveva evocato anche le parole della professoressa Emanuela Bilotti: «Se la domanda che si fa il bimbo adottato è: “Cos’è che in me non va bene al punto da essere stato abbandonato?”, la domanda che si pone il nato da surrogazione di maternità è ancora più terribile: “Cos’è che in me non va bene al punto che perfino la natura mi avrebbe rifiutato?”».

    <h5 class=”chapter-title”>«Il fatto non sussiste»</h5>
    <p class=”chapter-paragraph”>Ma giovedì anche la nuova giudice, Maria Vicidomini, proscioglie i genitori «perché il fatto non sussiste». E condivide lo studio in base al quale il pm Baima aveva preso atto che la maternità surrogata omologa è ammessa in Ucraina; che non possono essere «alterazione di stato» le dichiarazioni (pur incidenti sullo stato civile del neonato) successive alla formazione degli atti di nascita; e che in astratto sarebbero configurabili «false dichiarazioni a pubblico ufficiale», le quali però, essendo reato comune commesso all’estero e sotto i 3 anni, non sono procedibili in assenza della richiesta del ministro della Giustizia. Tutto chiaro. Almeno fino alla prossima puntata.

    #419529 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    <h1>Utero in affitto, la madre può dichiararsi</h1>
    <p class=”first-letter”>Non commette reato di <b>falsa certificazione</b> la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la <b>maternità surrogata</b>, con fecondazione eterologa, se in quel Paese (l’Ucraina, in questo caso) la pratica è lecita. La Cassazione, con la sentenza 48696, respinge il ricorso del procuratore generale contro l’assoluzione e ricorda che la legge ucraina subordina la possibilità di ricorrere al cosiddetto utero in affitto, al fatto che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza che ricorreva nella causa esaminata, nella quale il marito della signora era il padre del bambino.
    In tal caso è la stessa legge del luogo ad imporre al genitore “sociale” di mettere il suo nome sull’atto di nascita. I giudici della sesta sezione penale, escludono dunque il dolo del delitto, previsto dall’articolo 567 secondo comma del codice penale. Per i giudici manca anche l’elemento oggettivo del reato.

    Una conclusione raggiunta in considerazione dell’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato legame giuridico. I giudici fanno l’esempio dei figli avuti con la fecondazione eterologa. Nel dichiarare l’incostituzionalità del divieto di ricorrere a tale pratica la Consulta ha rilevato come la Carta non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli o come questi possano essere presenti indipendentemente dal dato genetico.

    La Cassazione esclude quindi che ci sia materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi che ha fatto ricorso a tali pratiche, anche in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetico con il minore.

    Sul fronte della trascrizione in Italia dell’atto straniero, la Suprema Corte fa riferimento alle sentenze “gemelle” (65192/11 e 65941/11) con le quali la Cedu ha riconosciuto un’ampia discrezionalità agli stati in tema di maternità surrogata. Un margine che però, su indicazione di Strasburgo, deve essere superato quando il mancato riconoscimento giuridico riguarda un rapporto di filiazione nel quale c’è un genitore biologico.

    #459136 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    nessuna con cui condividere il percorso di surrogazione?

    #625924 Rispondi
    Anonimo
    Inattivo

    L’anagrafe riconosce i figli dell’utero in affitto

    Per il Comune di Milano è possibile che un bambino abbia due papà. Lo testimonia quanto avvenuto nei giorni scorsi. L’Ufficiale di Stato civile ha infatti formalizzato, all’anagrafe, la presenza di un nucleo familiare composto da due uomini e due gemellini figli dell’utero in affitto. I due gemellini, nati in un ospedale della California dagli ovuli di una donatrice e dal parto di un’altra donna, sono stati poi affidati ai due uomini, una coppia omosessuale italiana che aveva commissionato la maternità surrogata.

    La notizia è stata diffusa dalla Rete Lenford, associazione di avvocati che si occupano di diritti lgbt. “Grazie alla trascrizione, anche lo Stato italiano riconosce, a tutti gli effetti, un rapporto giuridico di filiazione piena tra entrambi i papà ed entrambi i bambini, oltre che un rapporto giuridico di fratellanza tra i due piccoli”, scrive Lenford. Che aggiunge: “Come peralto riconosciuto da molti Tribunali, non esiste in Italia alcun principio fondamentale che precluda a un minore di avere due genitori dello stesso sesso e dunque il riconoscimento giuridico di uno status di figlio, già acquisito fuori dai nostri confini, corrisponde al migliore interesse del bambino o bambina a vedere riconosciuta una situazione di fatto ormai consolidata nel contesto familiare e sociale in cui vive”.

    La pratica della maternità surrogata, tuttavia, è vietata dalla legge 40 del 2004. Del resto il Comune di Milano ha – come riferisce Avvenire – “da un lato ha accolto la richiesta dei due uomini, entrambi italiani, dall’altro ha fatto quanto imposto da una circolare del Ministero dell’Interno: segnalare il caso di surrogazione a Procura e Prefettura”.

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