Il mobbing nel posto di lavoro: è possibile difendersi?



Seppur non esista nella legge una definizione specifica di mobbing, la giurisprudenza lo intende come l’insieme delle vessazioni e delle persecuzioni psicologiche che si realizzano sul luogo di lavoro, messe in atto per colpire ed emarginare un lavoratore, spesso con il palese scopo di provocarne le dimissioni.

La Corte di Cassazione lo ha definito come “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”.

Tali comportamenti ostili possono consistere, ad esempio, in molestie, maltrattamenti, ingiurie, condizioni di lavoro disagiate e frustranti, richieste continue di lavoro straordinario, negazione immotivata di permessi, trasferimenti illegittimi da una unità produttiva ad un’altra, spesso posti in essere al rientro da un periodo di malattia o dal congedo di maternità.

Tutti questi atti, per concretizzare la fattispecie del mobbing, debbono assumere una entità tale da comportare l’insorgere di vere e proprie patologie[ii]  nella persona oggetto delle vessazioni.

Sono state riconosciute due forme principali di mobbing:

  • mobbing discendente: quando l’attività è condotta da un superiore al fine di costringere alle dimissioni un dipendente in particolare. In questo caso, le attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi (i side mobber), che preferiscono assecondare il superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo, nella speranza di fare carriera, o semplicemente per “quieto vivere”.
  • mobbing orizzontale, detto anche mobbing tra pari: in questo caso le vessazioni sono compiute dai colleghi della vittima. Solitamente si verifica privando un collega della normale collaborazione, del dialogo e del rispetto[iii].

 Attualmente in Italia non esiste una legge specifica sul mobbing: quest’ultimo non è stato ancora configurato come un reato a sé stante[iv]. Nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, non vi è ancora traccia di una specifica figura di reato per contrastare questa pratica persecutoria. Ciò non significa, tuttavia, che per il lavoratore non esista tutela.

La tutela, in particolare, può svilupparsi sia in ambito penale che civile.

Per quanto riguarda l’ambito penale, se è vero che un reato specifico non esiste, le condotte mobbizzanti possono essere fatte rientrare nelle fattispecie delle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. (se del caso, anche gravi o gravissime, che sono perseguibili di ufficio e si ritengono di fatto sussistenti nel caso di riconoscimento dell’origine professionale della malattia), oppure, ad esempio, delle  minacce (612 c.p.), o ingiurie (594 c.p.).

Nell’ambito civile, è pacificamente riconosciuto il risarcimento del danno patito dal lavoratore vittima del mobbing: il danno risarcibile sarà sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale (c.d. Esistenziale[v]). Infatti, il lavoratore subisce di fatto una menomazione della propria integrità psico-fisica. Da qui discende la risarcibilità del danno alla salute e alla professionalità da una parte (nella duplice accezione di danno emergente e di lucro cessante), e di danno esistenziale, dall’altra.

Fin qui la teoria. La pratica, purtroppo, è tutt’altro che rosea. Il motivo consiste principalmente nella  estrema difficoltà, da parte del lavoratore, di poter fornire una prova concreta delle vessazioni subite. Spesso gli atti posti in essere possono risultare, “se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico”[vi].

Senza contare, poi, la difficoltà di dimostrare l’intento persecutorio, dato che è molto raro trovare dei colleghi disposti a testimoniare.

Ricordate, però, che la strada è difficile, ma non impossibile. Un legale esperto saprà consigliarvi al meglio.

 Dott.ssa Nadia Andriolo



  Corte di Cass., sentenza n. 3875/09

[ii] Ex plurimis, Trib. Como 20 maggio 2001; Trib. Torino 30 dicembre 1999; Trib. Torino 16 dicembre 1999.

[iii]   A. Di Stasi, Manuale breve diritto del lavoro e della previdenza sociale, Giuffrè, 2010.

[iv]   Da ultimo lo sottolinea Cass. Sez. VI penale, 685/2011.

[v]    Cass. Sezioni Unite 26972/2008 (che riconduce il mobbing alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati).

[vi]           Corte Costituzionale, Sentenza n. 359 del 19 dicembre 2003, in G.U.R.I., serie speciale, n. 51 del 24 dicembre 2003.

Foto: https://www.psicologo360.it/blog/category/Mobbing.aspx

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